1. Il presidente della giunta della regione Piemonte, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Stresa o in comuni ubicati su sponda piemontese del Lago Maggiore, a meno di quindici chilometri dal comune di Stresa.